Lavoratori Autonomi (Parto o affidamento)

CHE COS’È
Un’indennità’ economica pagata dall’Inps ai lavoratori autonomi a determinate condizioni. L’Indennità’ non comporta l’obbligo di astensione dall’attività’ lavorativa. 

A CHI SPETTA
Agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale e pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritti alla gestione dell’INPS in base all’attivita’ svolta. 

REQUISITI ESSENZIALI

  • iscrizione alla relativa gestione
  • versamento dei contributi relativi al periodo di paternita’

COSA SPETTA
L’indennita’ di paternita’ è riconosciuta, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino (in caso di lavoratrice dipendente o autonoma). 

Il congedo di paternita’ spetta in caso di:

  • morte o grave infermita’ della madre
  • abbandono del figlio (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre.
  • morte o grave infermita’ della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilita’ predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermita’ va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale;
  • abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilita’ predisposta nella domanda telematica;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo può essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure comunicando gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso;

QUANTO SPETTA
Un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto. 

LA DOMANDA
I lavoratori in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; numero da rete mobile 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 

L’invio on line puo’ essere effettuato anche tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

DOCUMENTAZIONE

  • grave infermita’ della madre genitore: documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o con esso convenzionato oppure dal medico privato da sottoporre alla valutazione del CML;
  • per attestare la data di affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente (art. 155 bis c.c.) il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • Per attestare la data di abbandono del figlio successivo al riconoscimento da parte della madre, il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si e’ pronunciato in merito alla decadenza della potestà’ della madre (art. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorità’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Qualora alla data della domanda il provvedimento non sia stato ancora emesso, il padre presenta copia dell’istanza diretta ad ottenere il provvedimento stesso;
  • In caso di mancato riconoscimento del neonato da parte della madre, l’abbandono e’ auto certificato dal padre richiedente (art. 47 del d.p.r. 445/2000).
  • grave infermità’ della madre genitore: documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o con esso convenzionato oppure dal medico privato da sottoporre alla valutazione del CML
  • per attestare la data di affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente (art. 155 bis c.c.) il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • per attestare la data di abbandono del figlio da parte della madre, il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si e’ pronunciato in merito alla decadenza della potesta’ della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Adozione o affidamento nazionale (legge 184/1983):

  • per attestare la data di adozione o affidamento il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • per attestare la data di ingresso in famiglia: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Adozione o affidamento internazionale (legge 184/1983):

  • per attestare la data di ingresso in Italia: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI – (numero e data dell’autorizzazione) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. In alternativa è possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione.
  • per attestare la data ingresso in famiglia: il lavoratore ha l’obbligo di allegare copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • nel caso di adozione pronunciata nello stato estero: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento ed il Comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

Affidamento non preadottivo (legge 184/1983):

  • il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). 

CHI PAGA
Il pagamento dell’indennita’ è effettuato direttamente dall’Inps secondo la modalita’ scelta nella domanda

  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale
  • Accreditamento su conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN

Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, È necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità di alcuni servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. Se l’applicativo non contiene tale funzionalità, il richiedente in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare, il citato modulo alla casella PEC della sede Inps competente per territorio con allegata la copia del documento di identità in corso di validità. Se il richiedente non ha una propria casella PEC, dovrà scannerizzare e inviare il suddetto modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio. Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”. In caso di impedimento all’invio on line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Il diritto all’indennita’ si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell’indennita’ di maternita’. 

L’anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternita’ e puo’ essere interrotto dalla lavoratrice interessata mediante presentazione (prima dello scadere dell’anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennita’. 

Dalla data di presentazione dell’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione. 

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).