Maternità Lavoratrici Autonome (Parto o adozione)

CHE COS’È
Un’indennita’ economica pagata dall’Inps alle lavoratrici autonome, madri biologiche, a determinate condizioni. L’indennita’ non comporta l’obbligo di astensione dall’attivita’ lavorativa autonoma. 

A CHI SPETTA
Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alla gestione dell’INPS in base all’attivita’ svolta. 

REQUISITI ESSENZIALI

  • iscrizione alla relativa gestione
  • versamento dei contributi relativi al periodo di maternita’

L’indennita’ può essere richiesta anche nei casi in cui l’iscrizione alla propria gestione sia avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternita’. 
Si possono verificare i seguenti casi:

  • iscrizione richiesta entro i termini di legge iscrizione richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attivita’ per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attivita’ per coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali): qualora l’attivita’ sia iniziata in data precedente alla data di inizio del periodo di maternita’, l’indennita’ spetta, alle condizioni sopra indicate (effettiva copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternita’), per l’intero periodo di maternita’. 
    Nel caso in cui l’attivita’ lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternita’, l’indennita’ spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attivita’ stessa;
  • iscrizione richiesta oltre i termini di legge: l’indennita’ di maternita’ spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestione di appartenenza.

COSA E QUANTO SPETTA
Un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto. L’indennita’ e’ pagata per il periodo di maternita’ che comprende:

  • i 2 mesi precedenti la data effettiva del parto
  • i 3 mesi successivi la data stessa

In caso di interruzione di gravidanza (spontanea o volontaria), l’indennita’ e’ pagata per i 30 giorni successivi, purche’ l’interruzione si sia verificata dopo il 3° mese di gravidanza. 

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso. 

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 la lavoratrice ha diritto ad un’indennità par a 5 mesi per i periodi e secondo quanto previsto dall’art.26 del T.U. 

In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 l’indennità spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

LA DOMANDA
Le lavoratrici in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; numero da rete mobile 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 

L’invio on line puo’ essere effettuato anche tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

La domanda va presentata di regola prima dell’inizio del periodo indennizzabile per maternita’. 

DOCUMENTAZIONE

  • in caso di interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica), certificato di interruzione di gravidanza indicante la data di avvenuta interruzione, trasmesso telematicamente dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN.

La certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). 

Adozione o affidamento nazionale (legge 184/1983): 

  • per attestare la data di adozione o affidamento la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • per attestare la data di ingresso in famiglia: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Adozione o affidamento internazionale (legge 184/1983):

  • per attestare la data di ingresso in Italia: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI – (numero e data dell’autorizzazione) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. In alternativa È possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione.
  • per attestare la data ingresso in famiglia: la lavoratrice ha l’obbligo di allegare copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • nel caso di adozione pronunciata nello stato estero: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento ed il Comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

Affidamento non preadottivo (legge 184/1983):

  • la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

CHI PAGA
L’indennita’ e’ pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale
  • Accreditamento su conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN

Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, È necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità di alcuni servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. Se l’applicativo non contiene tale funzionalita’, il richiedente in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare, il citato modulo alla casella PEC della sede Inps competente per territorio con allegata la copia del documento di identità in corso di validità. Se il richiedente non ha una propria casella PEC, dovrà scannerizzare e inviare il suddetto modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio. Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”. In caso di impedimento all’invio on line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Il diritto all’indennita’ si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell’indennita’ di maternita’. 

L’anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternita’ e puo’ essere interrotto dalla lavoratrice interessata mediante presentazione (prima dello scadere dell’anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennita’. 

Dalla data di presentazione dell’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione. 

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).