Maternità Lavoratrici Dipendenti (Parto o adozione)

CHE COS’È
Il congedo di maternita’ e’ il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e per il periodo successivo al parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennita’ economica sostitutiva della retribuzione. 

A CHI SPETTA

  • A tutte le lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in atto all’inizio del periodo di congedo
  • alle disoccupate o sospese a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternita’
  • alle disoccupate che hanno diritto all’indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternita’;
  • alle disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione (ad esempio lavori in capo artistico, teatrale e cinematografico) a condizione che non siano trascorsi più di 180 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternita’; e siano stati, inoltre, versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo;
  • alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo di maternità (oppure nello stesso anno del congedo, prima dell’inizio del congedo stesso);
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso
  • alle lavoratrici a domicilio
  • alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità).

COSA SPETTA IN CASO DI PARTO
Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende: 
prima del parto

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure, in caso di flessibilità, fino ad un mese precedente l’inizio del congedo)
  • il giorno del parto

i periodi di interdizione anticipata eventualmente disposta dalla ASL territorialmente competente per “gravi complicanze o persistenti forme morbose” (art. 17, comma2, lett. a) D.Lgs. 151/2001) o dalla Direzione Territoriali del Lavoro per condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (art. 17, comma 2, lett. b) D.Lgs 151/2001) 

dopo il parto:

  • i 3 mesi dopo il parto (oppure, in caso di flessibilità, il congedo può essere prolungato fino a 4 mesi dopo il parto)
  • in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi;
  • i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva se il parto avviene dopo la data presunta
  • periodi di interdizione prorogata eventualmente disposta dalla Direzione territoriale del Lavoro (art. 17 comma 2, lett. c) D.Lgs 151/2001)

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia. 

L’interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come “parto”. Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità. 

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre può sospendere, in tutto o in parte, il congedo post partum (art. 16 bis comma 1), riprendendo nel frattempo l’attività lavorativa e differendo la fruizione del periodo di congedo residuo a partire dalla data di dimissioni del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio subordinatamente alla sussistenza della compatibilità della ripresa dell’attivita’ lavorativa con il proprio stato di salute (comma 2 dell’art. 16 bis). Tale compatibilità, per espressa disposizione normativa, è comprovata da “attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa”.

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro. 

COSA SPETTA IN CASO DI ADOZIONE

  • in caso di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali (legge 184/1983): un periodo di 5 mesi a partire dal giorno successivo all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato ed il giorno dell’ingresso stesso
  • in caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali (legge 184/1983): un periodo di congedo pari a 5 mesi ed il giorno di ingresso in Italia del minore adottato/affidato. Entro il limite di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia del minore in Italia, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. I periodi di permanenza all’estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad altro titolo. Per tali periodi di permanenza all’estero la legge ha previsto un congedo non retribuito, nè indennizzato
  • in caso di affidamento non preadottivo (legge 184/1983): un periodo di congedo pari a 3 mesi, che possono essere fruiti, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore alla lavoratrice.

Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’ indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro. 

LA DOMANDA
Le lavoratrici in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; numero da rete mobile 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 

L’invio on line può essere effettuato anche tramite i patronati/intermediari dell’Istituto. Di tale modalità possono avvalersi anche i cittadini non ancora in possesso del PIN. 

La domanda va presentata al proprio datore di lavoro ed all’Inps di residenza (o di domicilio), di regola prima dell’inizio del congedo di maternità. 

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PARTO

  • certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. Il certificato va trasmesso per via telematica, dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN.
  • in caso di interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica), certificato di interruzione di gravidanza indicante la data di avvenuta interruzione, trasmesso telematicamente dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN.
  • nel caso in cui si intenda beneficiare della flessibilita’, occorre presentare le certificazioni mediche che attestano specificatamente l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro. Le certificazioni sono rilasciate dal medico specialista del SSN o convenzionato con il SSN e dal medico aziendale competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (in mancanza del medico aziendale, va acquisita la dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda, o per le attività svolte, non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro). Il rilascio delle certificazioni deve necessariamente avvenire entro la fine del 7° mese di gravidanza. Il rilascio tardivo delle certificazioni da parte dei medici competenti non consente l’esercizio della flessibilità.
  • entro 30 giorni dalla nascita e’ necessario accedere nuovamente alla procedura telematica di domanda per comunicare la data effettiva, i dati anagrafici del nato e il periodo di post parto e il periodo post parto mediante apposita funzionalità.

Documenti ulteriori

  • in caso di sospensione del rapporto di lavoro (es. aspettativa non retribuita), documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la sospensione del rapporto di lavoro
  • per le lavoratrici a domicilio, dichiarazione del datore di lavoro attestante la data di riconsegna di tutte le merci ed il lavoro affidato, anche se non ultimato, prima della data di inizio del congedo di maternità

Documenti allegabili per garantire maggiore efficienza e speditezza dell’azione amministrativa

  • provvedimento di interdizione anticipata o prorogata per “gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose” rilasciato dall’ASL, territorialmente competente, (art. 17, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 151/2001) oppure provvedimento di interdizione anticipata o prorogata rilasciato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro (art. 17, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 151/2001 )
  • per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), attestazione di pagamento dei contributivi relativi ai 24 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). 

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ADOZIONE
Adozione o affidamento nazionale (legge 184/1983): 

  • per attestare la data di adozione o affidamento la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • per attestare la data di ingresso in famiglia: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Adozione o affidamento internazionale (legge 184/1983):

  • per attestare la data di ingresso in Italia: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI – (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. In alternativa è possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione.
  • per attestare la data ingresso in famiglia: la lavoratrice ha l’obbligo di allegare copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • nel caso di adozione pronunciata nello stato estero: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento ed il Comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

Affidamento non preadottivo (legge 184/1983):

  • la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Documenti ulteriori

  • in caso di sospensione del rapporto di lavoro (es. aspettativa non retribuita), documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la sospensione del rapporto di lavoro
  • per le lavoratrici a domicilio, dichiarazione del datore di lavoro attestante la data di riconsegna di tutte le merci ed il lavoro affidato, anche se non ultimato, prima della data di inizio del congedo di maternità

Documenti allegabili per garantire maggiore efficienza e speditezza dell’azione amministrativa

  • per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), attestazione di pagamento dei contributivi relativi ai 24 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). 

CHI PAGA
Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro
L’indennità è pagata direttamente dall’Inps alle:

  • lavoratrici stagionali a tempo determinato
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
  • lavoratrici disoccupate o sospese

Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale
  • Accreditamento su conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN

Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, è necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità di alcuni servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. Se l’applicativo non contiene tale funzionalità, il richiedente in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare, il citato modulo alla casella PEC della sede Inps competente per territorio con allegata la copia del documento di identità in corso di validità. Se il richiedente non ha una propria casella PEC, dovrà scannerizzare e inviare il suddetto modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio. Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”. In caso di impedimento all’invio on line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Il diritto all’indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell’indennità. 

Nei riguardi dell’Inps l’anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità. 

L’anno di prescrizione può essere interrotto dalla lavoratrice interessata mediante presentazione (prima dello scadere dell’anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennità. 

Dalla data di presentazione dell’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione. 

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).