Dal 1° gennaio 2020 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
Le nuove disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), ovvero i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (per cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (per cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La circolare INPS 9 gennaio 2020, n. 3 fornisce indicazioni circa gli importi delle prestazioni e le tabelle dei limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno in corso.