Invalidità civile

Le categorie che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civiliciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.

Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992:

Percentuale di invaliditàBenefici ottenibili
fino al 33%Nessun riconoscimento
dal 46%Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata
dal 33% al 73%Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali
dal 66%Esenzione ticket sanitario
Dal 74% al 100%Prestazioni economiche

Le prestazioni++

Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap.

Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’ INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:

  • Per gli invalidi civili:
    • pensione di inabilità (invalidi totali);
    • indennità di frequenza (minori invalidi);
    • assegno mensile (invalidi parziali);
    • indennità di accompagnamento.
  • Per i ciechi civili:
    • pensione ai ciechi assoluti;
    • pensione ai ciechi parziali;
    • indennità speciale;
    • indennità di accompagnamento.
  • Per i sordi:
    • pensione;
    • indennità di comunicazione.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE NON DEAMBULANTI O CON BISOGNO DI ASSISTENZA CONTINUA (INVALIDI CIVILI)

L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA PER INVALIDI CON RIDOTTA CAPACITÀ LAVORATIVA IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO

L’assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita), con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

PENSIONE DI INABILITÀ PER INVALIDI CIVILI

INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (tale termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica, da parte del Governo, dell’età pensionabile in relazione alle aspettative di vita) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA

Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un’indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DI RATEI DI INVALIDITÀ CIVILE MATURATI E NON RISCOSSI

Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.

La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto.

La liquidazione del rateo per morte spetta ai superstiti del defunto.

ESENZIONE SPESE SANITARIE

La legge prevede l’esenzione di partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per alcune categorie di invalidi.

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRASSEGNO INVALIDI

I verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

Invio delle dichiarazioni di responsabilità

Ogni anno l’INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d’invalidità civile l’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Il termine per la presentazione di tale attestazione è di norma fissato al 31 marzo di ciascun anno. Devono presentare la dichiarazione di responsabilità i cittadini che percepiscono prestazioni legate all’invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale, tramite ilservizio online (disponibile anche per CAF e liberi professionisti).

Le dichiarazioni variano a seconda del tipo di provvidenza economica di cui si è titolari, come sono diversi fra loro i modelli che è necessario compilare. 
Nella tabella seguente sono sinteticamente riportati gli obblighi di dichiarazione a seconda delle diverse minorazioni riconosciute. 
Per ulteriori approfondimenti consulta la Scheda Prestazione Invio delle dichiarazioni di responsabilità (ICRIC/ICLAV/ACC AS-PS)

TitolariModelli di dichiarazione
Invalidi civili
Minori titolari di indennità di frequenzaModello RED 
Modello ICRIC FREQUENZA
Titolari di sola indennità di accompagnamentoModello ICRIC
Titolari di sola pensione (invalidi 100%)Modello RED 
Titolari di pensione e indennità di accompagnamentoModello RED 
Modello ICRIC
Titolari assegno mensile di assistenza (invalidi parziali)Modello RED 
Modello ICLAV
Titolari di assegno/pensione socialeModello ACC AS/PS
Ciechi civili
Titolari di sola indennità di accompagnamento (parziali o assoluti)Nessuna dichiarazione
Titolari di pensione e indennità di accompagnamento (parziali o assoluti)Modello RED
Sordi
Titolari di sola indennità di comunicazioneNessuna dichiarazione
Titolari di pensione e di indennità di comunicazioneModello RED

I ricorsi

Contro i provvedimenti di diniego concernenti il mancato riconoscimento delle minorazioni fisiche o psichiche e della prestazione sono previsti due strumenti di tutela: uno giudiziario, relativo alla fase dell’accertamento sanitario, l’altro di carattere amministrativo che riguarda la fase di concessione della prestazione.

RICORSO AMMINISTRATIVO

In caso di mancato riconoscimento della prestazione richiesta è possibile attivare il procedimento del ricorso amministrativo.

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici in assenza di requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza.

RICORSO GIURISDIZIONALE

Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap, è possibile invece promuovere un ricorso giurisdizionale entro sei mesi dalla notifica del verbale.