Lavoratori domestici

Lo sportello Colf e Badanti nasce per fornire alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti familiari, baby sitter, governanti.


I servizi offerti riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e dell’amministrazione del rapporto del lavoro, garantendo al datore di lavoro, nel rispetto della norma, correttezza, precisione e professionalità, e al lavoratore domestico tutti i diritti e le tutele riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.

Con il Caf Cisl puoi:

  • stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico
  • elaborare i prospetti paga mensili, calcolare la tredicesima ed elaborare il modello CU
  • calcolare i contributi previdenziali e compilare i modelli MAV per il versamento all’INPS
  • tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità, infortunio
  • calcolare TFR e liquidazione
  • ricevere assistenza per compilare i documenti necessari a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro
  • regolarizzare il rapporto di lavoro per i cittadini extracomunitari

Assunzione

Il nostro ufficio ti assisterà per l’assunzione e il rilascio della comunicazione all’INPS,che va effettuato dal datore di lavoro entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, con la quale il lavoratore viene iscritto all’Ente previdenziale.

la lettera di assunzione

Nella lettera di assunzione, devono essere specificati i seguenti elementi:

  • data dell’inizio del rapporto di lavoro;
  • categoria lavorativa di appartenenza;
  • durata del periodo di prova;
  • esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
  • durata dell’orario giornaliero di lavoro;
  • la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
  • retribuzione
  • eventuali spostamenti temporanei previsti per villeggiatura o altri motivi Familiari;

Nel caso il datore di lavoro, o l’assistito, offrano il l’alloggio alla lavoratrice, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di ospitalità presso gli uffici della pubblica sicurezza (domicilio), o in alternativa dare la residenza tramite il comune di appartenenza.

la comunicazione all’INPS

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve rilasciare una comunicazione all’INPS, entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, con la quale, oltre a comunicare l’assunzione, il lavoratore viene iscritto all’Ente previdenziale, che ne gestirà la posizione assicurativa. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Contratto e rapporto di lavoro

Presso di noi potrai stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico. Datore di lavoro e lavoratore dovranno presentarsi al Caf con validi documenti di riconoscimento, codice fiscale ed eventualmente il permesso di soggiorno.

Stipula del contratto: documenti utili

Per la stipula del contratto a norma del contratto nazionale del lavoro domestico, è necessario presentarsi allo Sportello Colf e Badanti con i seguenti documenti:

DATORE DI LAVORO

  • documento di riconoscimento valido, Carta d’identità o Passaporto
  • Codice Fiscale rilasciato dall’agenzia dell’entrate
  • Dati assistito se non coincidono con i dati del datore di lavoro
  • eventuale delega, ad un familiare, se il datore di lavoro è impossibilitato a presentarsi per la stipula del contratto o a firmare

LAVORATORE e LAVORATRICE

Comunitario: Documento di riconoscimento valido, Carta d’identità (e stato estero di appartenenza) o Passaporto; Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate

Extracomunitario: Documento di riconoscimento valido, Carta d’identità (e stato estero di appartenenza) o Passaporto; Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; Permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di rinnovo, puó essere presentata la ricevuta di invio della documentazione rilasciata dall’ufficio postale.

Cessazione del rapporto di lavoro, TFR

La durata del rapporto di lavoro può essere di tipo determinato (al momento dell’assunzione si stabilisce la data di chiusura) o indeterminato. In quest’ultimo caso, per la rescissione del rapporto di lavoro, entrambe le parti (sia per il licenziamento che per le dimissioni) devono presentare una dichiarazione scritta che rispetti gli obblighi del preavviso previsti dal CCNL che una parte deve all’altra; tale periodo varia a secondo dell’anzianità lavorativa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Caf Cisl si occuperà di comunicare telematicamente all’INPS, entro 5 giorni dalla data di cessazione, l’avvenuta chiusura del rapporto di lavoro.

Il Caf Cisl assiste il datore di lavoro nel calcolo del TFR (trattamento di fine rapporto) e di tutte le spettanze maturate dal lavoratore/lavoratrice alla data di chiusura del rapporto di lavoro.

Per il lavoratore domestico, il TFR ammonta all’incirca ad una mensilità per ogni anno di lavoro. Tale quota sarà pagata, in proporzione al periodo lavorato, al termine del rapporto di lavoro. Sono previsti casi eccezionali per la liquidazione di una parte del TFR a rapporto di lavoro ancora in corso (acquisto prima casa, spese mediche).

Busta paga, tredicesima e ferie

Il nostro assiste il datore di lavoro nella gestione dei prospetti paga mensili, elaborando i dati sulla base della dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore.

La busta paga emessa conterrà il calcolo di eventuali giorni di ferie, malattia, straordinari, assenze e permessi non retribuiti, trattenute dei contributi Inps a carico del lavoratore, oltre al calcolo della tredicesima e alla predisposizione del CU.

Contributi previdenziali

Il pagamento trimestrale dei contributi va effettuato utilizzando il modello MAV, che viene spedito al datore di lavoro dalla sede INPS di competenza entro il termine della scadenza dei pagamenti. I MAV inviati dall’INPS vengono elaborati sulla base di un trimestre lavorato in maniera completa, senza eventuali assenze non retribuite o altre variazioni.
Il Caf Cisl può verificare la correttezza del calcolo ed eventualmente rielaborare un nuovo MAV se nel frattempo sono variate le condizioni del rapporto di lavoro.

Prestazioni assistenziali

L’ufficio Ciomar offre assistenza e consulenza per accedere alle prestazioni pensionistiche e assicurative a carico di INPS, INAIL e del Sistema Sanitario Nazionale (assistenza medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica), a cui il lavoratore ha diritto se il datore di lavoro effettua regolarmente i versamenti contributivi all’INPS, e se in possesso dei requisiti di legge.

Prestazioni INPS

  • Assegno per il nucleo familiare
  • Indennità di disoccupazione
  • Indennità di maternità
  • Indennità antitubercolosi
  • Cure termali
  • Assegno di invalidità
  • Pensione di inabilità
  • Pensione di anzianità
  • Pensione di vecchiaia
  • Pensione ai superstiti o di reverisibilità

Prestazioni INAIL

  • Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
  • Rendita per inabilità permanente
  • Rendita ed assegno una tantum ai superstiti in caso di morte

Altre prestazioni particolari connesse all’infortunio:

  • Fornitura di protesi e presidi ortopedici
  • Cure idrofangotermali e climatiche
  • Cure mediche e chirurgiche
  • Cure ambulatoriali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Servizio Sanitario Nazionale

Assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica)

Agevolazioni fiscali

Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all’INPS per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali.

I contributi obbligatori versati per le colf e per gli addetti all’assistenza possono essere dedotti dal proprio reddito per un importo massimo di 1.549,36 euro l’anno. L’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.

Per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.Per usufruire dell’agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’assistente familiare. Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’assistente familiare e viceversa.

CAs.sa.colf

Federazioni di categoria e parti datoriali hanno messo a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro un ulteriore strumento per fornire, oltre alle garanzie degli enti previdenziali, prestazioni assistenziali per migliorare la tutela socio-sanitaria e garantire così diritti e professionalità del servizio di collaborazione domestica.

Copertura della responsabilità civile per i datori di lavoro

I datori di lavoro potranno usufruire di una garanzia in caso di infortuni subiti dai dipendenti che sarà operativa anche per il così detto “rischio in itinere” riconosciuto dall’Inail. Nel dettaglio, la CAS.SA.COLF garantisce il datore di lavoro per il caso di infortunio di cui il prestatore di lavoro o, nell’ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi avanzino nei confronti del datore di lavoro stesso pretese a titolo di responsabilità civile e si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro domestico iscritto alla CAS.SA.COLF, fino al limite di 50.000 € annui, di quanto sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile.

Rischi e sanzioni

La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, in ordine all’impiego di lavoratori domestici a nero, ha stabilito una serie di sanzioni, amministrative e civili.

Cosa succede se…

Non si comunica l’assunzione o cessazione all’Inps

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’Inps l’assunzione e anche l’eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all’Inps, deve pagare una sanzione amministrativa al Centro per l’Impiego che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore.

Non si iscrive il lavoratore all’Inps

Inviando la comunicazione all’INPS all’atto dell’assunzione, il lavoratore viene iscritto all’ente previdenziale. Se il datore di lavoro non invia la comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore non viene iscritto. In questo caso, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.

Non si pagano i contributi

Nel caso di “lavoro nero” (lavoratore assunto senza Comunicazione e senza iscrizione all’Inps) la legge prevede che, per l’omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata di lavoro “in nero”, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.
Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti.

Si pagano i contributi in ritardo

Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l’applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.

Il lavoratore non ha il permesso di soggiorno

A queste sanzioni si aggiungerà l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.