Lavoratori gestione separata (Parto o adozione/affidamento)

CHE COS’È
L’indennita’ di paternita’ e’ riconosciuta al lavoratore, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attivita’ lavorativa (art.13 L.81/2017), qualora si verifichino determinate situazioni. L’indennita’ di paternita’ e’ riconosciuta per un periodo coincidente in tutto o in parte con il periodo di indennita’ di maternita’ che sarebbe spettato alla madre dopo il parto. 

A CHI SPETTA

  • a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, sindaci, revisori, liquidatori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liberi professionisti, associati in partecipazione, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, titolari di assegni di ricerca, dottorandi di ricerca, ecc).

REQUISITI ESSENZIALI

  • se sussiste l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS
  • se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile di paternita’ risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili, comprensivi dell’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternita’/paternita’ (automaticita’ delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 80/2015). Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016 n. 42.

Si ricorda che l’automaticita’ della prestazione opera solo in favore dei lavoratori “parasubordinati”, in quanto non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva (collaboratori o associati in partecipazione) che e’ in capo invece al committente/associante. Pertanto non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa (cfr Circolare INPS n.42/2016) 

COSA SPETTA
Un’indennita’ di paternità’ , senza obbligo di effettiva astensione dall’attività lavorativa (cfr. circolare n.109/2018), per un periodo che coincide, in tutto o in parte, con il periodo di indennità di maternità che sarebbe spettato alla madre dopo il parto. L’Indennità’ di paternità spetta a far data dalla morte o grave infermita’ della madre, dall’abbandono del figlio da parte della madre oppure dall’affidamento esclusivo del figlio al solo padre. 

L’indennita’ di paternita’ spetta a prescindere dalla circostanza che la madre sia (o sia stata) lavoratrice o meno. 

In caso di parto gemellare la durata del congedo di paternità non varia. 

L’indennita’ economica di paternita’ e’ pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o da attivita’ libero professionale. L’indennita’ giornaliera di paternita’ e’ calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile. 

LA DOMANDA
I lavoratori in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; numero da rete mobile 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 

L’invio on line può essere effettuato anche tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

La domanda va presentata al committente o associante in partecipazione, ove esistenti, ed all’Inps. 

DOCUMENTAZIONE

  • morte della madre: il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso;
  • grave infermità della madre: documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o con esso convenzionato oppure dal medico privato da sottoporre alla valutazione del CML
  • per attestare la data di affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente (art. 155 bis c.c.) il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • Per attestare la data di abbandono del figlio successivo al riconoscimento da parte della madre, il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si e’ pronunciato in merito alla decadenza della potesta’ della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Qualora alla data della domanda il provvedimento non sia stato ancora emesso, il padre presenta copia dell’istanza diretta ad ottenere il provvedimento stesso;

Documenti allegabili alla domanda per garantire maggiore efficienza e speditezza dell’azione amministrativa

  • lavoratori parasubordinati o associati in partecipazione:
    • copia digitalizzata delle dichiarazioni presentate, ai fini fiscali relative all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento oppure dichiarazione che attesta i compensi corrisposti nei 12 mesi di riferimento al collaboratore/associato in partecipazione, gli importi e le date dei relativi versamenti contributivi
    • copia digitalizzata dei modelli F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati
  • liberi professionisti:
    • copia digitalizzata della denuncia dei redditi, ai fini Irpef, relativa all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
    • copia digitalizzata dei versamenti degli acconti ai fini Irpef relativi all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
    • copia digitalizzata dei modelli F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). 

Adozione o affidamento preadottivo nazionale (legge 184/1983): 

  • per attestare la data di adozione o affidamento il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • per attestare la data di ingresso in famiglia: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Adozione o affidamento preadottivo internazionale (legge 184/1983):

  • per attestare la data di ingresso in Italia: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI – (numero e data dell’autorizzazione) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. In alternativa È possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione.
  • per attestare la data ingresso in famiglia: il lavoratore ha l’obbligo di allegare copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • nel caso di adozione pronunciata nello stato estero: il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento ed il Comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.
  • morte della madre: il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso
  • grave infermita’ della madre: documentazione medica rilasciata dal medico del SSN o con esso convenzionato oppure dal medico privato da sottoporre alla valutazione del CML
  • per attestare la data di affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente (art. 155 bis c.c.) il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento affidamento esclusivo emesso dal tribunale dei minori (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • Per attestare la data di abbandono del figlio successivo, il lavoratore ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento giudiziario con il quale il tribunale si e’ pronunciato in merito alla decadenza della potesta’ della madre (artt. 330 e 333 c.c.) (tipologia, numero, data e autorita’ che ha emesso il provvedimento) oppure ha facolta’ di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

CHI PAGA
Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale
  • Accreditamento su conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN

Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, È necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità di alcuni servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. Se l’applicativo non contiene tale funzionalità, il richiedente in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare, il citato modulo alla casella PEC della sede Inps competente per territorio con allegata la copia del documento di identità in corso di validità. Se il richiedente non ha una propria casella PEC, dovrà scannerizzare e inviare il suddetto modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio. Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”. In caso di impedimento all’invio on line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Il diritto all’indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell’indennità. 

L’anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile e può essere interrotto dal lavoratore interessato mediante presentazione (prima dello scadere dell’anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento dell’indennità. 

Dalla data di presentazione dell’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione. 

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).