Lavoratrici gestione separata (Parto o adozione)

CHE COS’È
L’Indennità’ di maternità’ è riconosciuta alla lavoratrice durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per il periodo successivo al parto a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività’ lavorativa (art.13 L.81/2017). 

A CHI SPETTA

  • A tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionate (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, sindaci, revisori, liquidatori di societa’, associazioni e altri enti con o senza personalita’ giuridica, liberi professionisti, associati in partecipazione, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, titolari di assegni di ricerca, dottorandi di ricerca, ecc).

REQUISITI ESSENZIALI
Il diritto all’indennita’ di maternita’ spetta:

  • se sussiste l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS
  • se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile di maternita’ risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili, comprensivi dell’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternita’ (automaticita’ delle prestazioni, articolo 64-ter del TU, introdotto dal decreto legislativo 80/2015). Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016 n. 42.

Si ricorda che l’automaticita’ della prestazione opera solo in favore delle lavoratrici “parasubordinate”, in quanto non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva (collaboratori o associati in partecipazione) che e’ in capo invece al committente/associante. Pertanto non trova applicazione in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, le libere professioniste iscritte alla Gestione stessa (cfr Circolare INPS n.42/2016) 

COSA SPETTA
Un’indennita’ di maternita’, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attivita’ lavorativa (cfr. circolare n.109/2018), per i seguenti periodi: 

prima del parto

  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto
  • il giorno del parto

dopo il parto:

  • i 3 mesi dopo il parto
  • i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta se il parto avviene prima della data presunta
  • i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva se il parto avviene dopo la data presunta

In caso di parto gemellare il periodo indennizzabile di maternita’ non varia. 

In caso di parto prematuro o fortemente prematuro l’indennita’ di maternita’ viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato superi i 5 mesi + 1 giorno. 

In caso di flessibilita’: l’indennita’ di maternita’ si riferisce al seguente periodo: 

prima del parto:

  • fino ad un mese antecedente la data presunta del parto
  • il giorno del parto

dopo il parto:

  • fino a 4 mesi dopo il parto

Non e’ necessario produrre all’INPS la certificazione medica di cui all’ art.20, comma1, D.lgs. 151/2001 (che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell’inizio della flessibilita’ e produrre al proprio committente) in quanto l’Istituto eroga la relativa indennita’ a prescindere dall’effettiva astensione dall’attivita’ lavorativa. Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilita’, spuntando, nella domanda, la dichiarazione di avvalersi della stessa, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione. 

In caso di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro l’indennita’ di maternita’ viene erogata solo in presenza di effettiva astensione lavorativa. 

L’interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione (180simo giorno incluso) e’ considerata a tutti gli effetti come “parto”. 

L’indennità economica di maternità’ a’ pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o attività’ libero professionale. 

L’indennità giornaliera e’ calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile. 

COSA SPETTA IN CASO DI ADOZIONE
Un’indennità’ di maternità’, senza obbligo di effettiva astensione dall’attività lavorativa (cfr. circolare n.109/2018), relativa ai cinque mesi successivi:

  • all’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo (oltre il giorno dell’ingresso), nel caso di adozione nazionale, a condizione che il minore non abbia compiuto i 18 anni di eta’
  • all’ingresso in Italia del minore, nei casi di adozione o di affidamento preadottivo internazionale (oltre il giorno dell’ingresso) a condizione che il minore non abbia compiuto i 18 anni di eta’.

L’indennita’ e’ corrisposta per l’intera durata del periodo indennizzabile anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore raggiunga, nel frattempo, la maggiore eta’. 

Si ricorda che il diritto all’indennita’ di maternita’ e’ riconosciuto solo per le adozioni e gli affidamenti preadottivi, sia nazionali che internazionali, restando pertanto esclusa tale tutela per gli affidamenti non preadottivi. 

L’indennita’ economica di maternita’ e’ pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o attivita’ libero professionale. L’indennità giornaliera e’ calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile. 

Il periodo indennizzabile puo’ essere fruito, anche parzialmente, per i periodi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore 

LA DOMANDA
Le lavoratrici in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; numero da rete mobile 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 

L’invio on line puo’ essere effettuato anche tramite i patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. La domanda va presentata al committente o associante in partecipazione, ove sussistano, ed all’Inps di residenza (o di domicilio), di regola prima dell’inizio del periodo indennizzabile di maternità. 

DOCUMENTAZIONE

  • certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. Il certificato deve obbligatoriamente essere trasmesso per via telematica, dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN.
  • in caso di interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica), certificato di interruzione di gravidanza indicante la data di avvenuta interruzione, trasmesso obbligatoriamente per via telematica dal medico del SSN oppure dal medico convenzionato con il SSN.

Documenti allegabili alla domanda per garantire maggiore efficienza e speditezza dell’azione amministrativa

  • copia digitalizzata del provvedimento di interdizione anticipata per “gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose” rilasciato dall’ASL, territorialmente competente, (art. 17, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 151/2001) oppure copia digitalizzata del provvedimento di interdizione anticipata o prorogata rilasciato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro (art. 17, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 151/2001 )
  • lavoratori parasubordinati o associati in partecipazione:
    • copia digitalizzata delle dichiarazioni presentate ai fini fiscali, relative all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento oppure dichiarazione del committente/associante in partecipazione che attesta i compensi corrisposti nei 12 mesi di riferimento al collaboratore/associato in partecipazione, gli importi e le date dei relativi versamenti contributivi
    • copia digitalizzata dei modelli F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati
  • liberi professionisti:
    • copia digitalizzata della denuncia dei redditi, ai fini Irpef, relativa all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
    • copia digitalizzata dei versamenti degli acconti ai fini Irpef relativi all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
    • copia digitalizzata dei modelli F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. 

Si ricorda, inoltre, che entro 30 giorni dalla nascita del minore e’ necessario accedere nuovamente alla procedura telematica di domanda per comunicare la data effettiva del parto, i dati anagrafici del nato. 

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ADOZIONE
Adozione o affidamento preadottivo nazionale (legge 184/1983): 

  • per attestare la data di adozione o affidamento la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
  • per attestare la data di ingresso in famiglia: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento dell’autorità competente (tribunale o servizi sociali) da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Adozione o affidamento preadottivo internazionale (legge 184/1983):

  • per attestare la data di ingresso in Italia: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI – (numero e data dell’autorizzazione) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. In alternativa è possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione.
  • per attestare la data ingresso in famiglia: la lavoratrice ha l’obbligo di allegare copia digitalizzata del certificato dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
  • nel caso di adozione pronunciata nello stato estero: la lavoratrice ha l’obbligo di indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data e autorità che ha emesso il provvedimento) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento ed il Comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.

Documenti allegabili alla domanda per garantire maggiore efficienza e speditezza dell’azione amministrativa

  • lavoratori parasubordinati o associati in partecipazione:
    • copia digitalizzata delle dichiarazioni presentate ai fini fiscali, relative all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento oppure dichiarazione del committente/associante in partecipazione che attesta i compensi corrisposti nei 12 mesi di riferimento al collaboratore/associato in partecipazione, gli importi e le date dei relativi versamenti contributivi
    • copia digitalizzata dei modelli F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati
  • liberi professionisti:
    • copia digitalizzata della denuncia dei redditi, ai fini Irpef, relativa all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento;
    • copia digitalizzata dei versamenti degli acconti ai fini Irpef relativi all’anno/i in cui ricadono i 12 mesi di riferimento
    • copia digitalizzata dei modelli F24 che attestano l’effettivo versamento dei contributi per i periodi interessati

CHI PAGA
Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale
  • Accreditamento su conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN

Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, È necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità di alcuni servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. Se l’applicativo non contiene tale funzionalità, il richiedente in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare, il citato modulo alla casella PEC della sede Inps competente per territorio con allegata la copia del documento di identità in corso di validità. Se il richiedente non ha una propria casella PEC, dovrà scannerizzare e inviare il suddetto modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio. Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”. In caso di impedimento all’invio on line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Il diritto all’indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell’indennità. 

L’anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile e può essere interrotto dalla lavoratrice interessata mediante presentazione (prima dello scadere dell’anno) di istanze scritte di data certa volte ad ottenere il pagamento della indennità. 

Dalla data di presentazione dell’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi della prescrizione. 

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).