Permessi Legge 104/92

Lavoratore disabile in situazione di gravità

CHE COSA SONO
Permessi dal lavoro riservati ai lavoratori disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. 
Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un’indennità economica. 

A CHI SPETTA
I permessi spettano ai lavoratori disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992, purchè abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di maternità. Per i lavoratori agricoli a contratto stagionale i permessi possono essere riconosciuti solo se la durata del contratto è pari almeno ad un mese con previsione di attività lavorativa per 6 giorni a settimana (o 5 in caso di settimana corta). 
Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici.

COSA SPETTA
Al lavoratore disabile in situazione di gravità spettano:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un’indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso;
  • Permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro : 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Di regola, l’indennità  è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. L’indennità  è pagata direttamente dall’Inps agli operai agricoli e ai lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine. Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità  scelta nella domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito

La somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso – accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN – nominativi ed intestati al legittimo beneficiario. Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, è necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità  dei servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. 

LA DOMANDA
I lavoratori in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero 803 164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 
L’invio on line può essere effettuato anche tramite i patronati/intermediari dell’Istituto. Di tale modalità possono avvalersi anche i cittadini non ancora in possesso del PIN. 
La domanda va presentata all’Inps di residenza (o di domicilio). 
I permessi possono essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda. 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA
I lavoratori devono essere in stato di disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

  • La disabilità in situazione di gravità deve essere riconosciuta su accertamento della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), approvato in via definitiva dall’Inps.
  • Nel caso di portatori di sindrome di Down la disabilità in situazione di gravità può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura documentazione domanda di legge 104/92 certificazione medico sanitaria
  • Nell’ipotesi di Grande invalido di guerra o equiparato la disabilità in situazione di gravità può risultare anche dalla titolarità dei relativi benefici pensionistici (verificabile dall’Istituto)
  • La disabilità in situazione di gravità può essere accertata provvisoriamente dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) VEDI paragrafo CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
  • La certificazione provvisoria può anche essere rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006) VEDI paragrafo CERTIFICAZIONE PROVVISORIA La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura documentazione domanda di legge 104/92 certificazione medico sanitaria

DOCUMENTI ULTERIORI
Per il disabile soggetto a tutela curatela, o amministrazione di sostegno, deve essere allegata copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno 

La documentazione va allegata telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura telematica. L’eventuale certificazione medico sanitaria necessaria all’istruttoria va presentata in originale, o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica, direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del dpr 445/2000). 

PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE
I lavoratori titolari dei benefici in argomento, in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue:

  • I lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro possono fruire delle prestazioni in argomento, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda.
  • I lavoratori per i quali l’Inps provvede al pagamento diretto dell’indennità possono fruire delle prestazioni in argomento, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata 

LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

  • La Commissione Medica Integrata ASL/INPS, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita (art. 25, comma, 4, L. 114/2014). Tale certificato è immediatamente efficace.
  • Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006). La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà  socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità  di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. Inps n. 32/2006, punto 2).La richiesta di permessi retribuiti non può essere accolta prima che siano trascorsi 45 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità in situazione di gravità. In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) (infatti l’accertamento della disabilità dei malati oncologici subisce un iter accelerato – legge 80/2006 – messaggio Hermes n. 8151/2007.

DECORRENZA
I permessi possono essere richiesti solo per periodi successivi alla presentazione della domanda. 

QUANDO IL DISABILE È SOGGETTO A TUTELA/CURATELA/AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO O È IMPOSSIBILITATO ALLA FIRMA
Nel caso in cui il disabile sia soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni devono essere sottoscritte rispettivamente dal tutore, dall’interessato con l’assistenza del curatore, o dall’amministratore di sostegno (nella domanda dovranno essere indicati gli estremi del decreto di nomina del tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno). La dichiarazione di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, è sostituita da quella resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che si accerta dell’identità del dichiarante. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è accolta da un pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che deve accertare l’identità del dichiarante. 

COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI
È obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente (entro 30 giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:

  • La revisione del giudizio di gravità della situazione di disabilità da parte della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) o comunque la cessazione della validità  del riconoscimento della disabilità in situazione di gravità.
  • Le modifiche ai periodi di permesso richiesti.

Permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità art. 33, comma 3 della legge 104/1992, art. 33 del d.lgs. 151/2001 e art. 42, comma 1 del d.lgs 151/2001.

CHE COSA SONO
Permessi dal lavoro finalizzati all’assistenza al coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti, e affini disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. 
Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un’indennità economica. 

A CHI SPETTA
I permessi spettano ai genitori, anche adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), ai parenti o agli affini entro il secondo grado, purchè abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di maternità. 
I permessi possono essere usufruiti da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

PARENTELA E AFFINITÀ
Sono parenti di primo grado ad es.: genitori, figli; sono parenti di secondo grado ad es.: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado ad es.: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado ad es.: cognati sono parenti di terzo grado ad es.: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado ad es. zii acquisiti, nipoti acquisiti 

I permessi possono essere usufruiti da un solo lavoratore per assistere la stessa persona; l’unica eccezione riguarda i genitori che possono fruire dei permessi per assistere lo stesso figlio anche alternativamente sempre nel limite dei tre giorni per disabile in situazione di gravità. 
Per i lavoratori agricoli a contratto stagionale i permessi possono essere riconosciuti solo se la durata del contratto è pari almeno ad un mese con previsione di attività lavorativa per 6 giorni a settimana (o 5 in caso di settimana corta). 
Sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici.

REQUISITI

  • I familiari da assistere devono essere in stato di disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). La disabilità in situazione di gravità deve essere accertata dalla competente Commissione Medica integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 3 agosto 2009). Nel caso di portatori di sindrome di Down la disabilità in situazione di gravità può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. Nell’ipotesi di Grande invalido di guerra o equiparato, la disabilità in situazione di gravità può risultare anche dalla titolarità dei relativi benefici pensionistici.
  • I familiari da assistere, inoltre, non devono essere ricoverati a tempo pieno, con eccezione dei casi sotto riportati:
    • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
    • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
    • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il diritto alla fruizione dei permessi da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza e da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro. 

COSA SPETTA
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili come sopra descritti;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito,per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del periodo di congedo parentale ordinario, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino; I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. Per tali permessi spetta un’indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permessi

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore, spettano in alternativa:

  • i tre giorni di permesso mensili come sopra descritti
  • il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto

Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ ingresso in famiglia del minore spettano:

  • i tre giorni di permesso mensili come sopra descritti.

Al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità, ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore spettano:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un’indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso

I giorni di permesso non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi. Nel caso in cui il richiedente abbia un rapporto di lavoro part time di tipo verticale, le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona disabile in situazione di gravità residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto alla residenza del disabile, dovrà attestare al proprio datore di lavoro con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. L’indennità è pagata direttamente dall’Inps agli operai agricoli e ai lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine. Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito

La somma potrà essere riscossa avvalendosi delle altre modalità in uso – accredito su c/c bancario o postale, su libretto postale, su INPS card o su carte di pagamento dotate di IBAN – nominativi ed intestati al legittimo beneficiario. Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, è necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità dei servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. 

LA DOMANDA
I lavoratori in possesso di PIN dispositivo possono inviare direttamente la domanda on line collegandosi al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite il contact center integrato (numero 803 164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). 
L’invio on line può essere effettuato anche tramite i patronati/intermediari dell’Istituto. Di tale modalita’ possono avvalersi anche i cittadini non ancora in possesso del PIN. 
La domanda va presentata all’Inps di residenza (o di domicilio). 
I permessi possono essere richiesto solo per periodi successivi alla presentazione della domanda. 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA
I lavoratori devono essere in stato di disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

  • la disabilità in situazione di gravità deve essere riconosciuta accertamento della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), approvato in via definitiva dall’Inps.
  • Nel caso di portatori di sindrome di Down la disabilità in situazione di gravità può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”. La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura “documentazione domanda di legge 104/92 – certificazione medico sanitaria”
  • Nell’ipotesi di Grande invalido di guerra o equiparato la disabilità in situazione di gravità può risultare anche dalla titolarità dei relativi benefici pensionistici (verificabile dall’Istituto)
  • La disabilità in situazione di gravità può essere accertata provvisoriamente dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) – VEDI paragrafo CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
  • Certificazione provvisoria può anche essere rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006) – VEDI paragrafo CERTIFICAZIONE PROVVISORIA La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura “documentazione domanda di legge 104/92 – certificazione medico sanitaria”

Per l’assistenza a parente/affine di terzo grado Deve essere accertata una patologia invalidante a carattere permanente (art. 2, Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000) del coniuge o della parte dell’unione civile o del convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) o di un genitore del disabile in situazione di gravità da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La documentazione va presentata in originale, o in copia autentica, direttamente allo sportello (in busta chiusa) oppure spedita a mezzo raccomandata. Sulla busta è utile riportare il numero di protocollo e la seguente dicitura “documentazione domanda di legge 104/92 – certificazione medico sanitaria” 

PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE
I lavoratori titolari dei benefici in argomento, in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell’iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue:

  • I lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro
    • Possono continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensili, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione,senza necessità di presentare una nuova domanda;
    • possono fruire del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari retribuiti,nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.
  • I lavoratori per i quali l’Inps provvede al pagamento diretto dell’indennità,nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni in argomento, compresi i tre giorni di permesso mensili.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata 

LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

  • La Commissione Medica Integrata ASL/INPS, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita (art. 25, comma, 4, L. 114/2014). Tale certificato è immediatamente efficace.
  • Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009), l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 – circ. Inps n. 32/2006). La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (circ. Inps n. 32/2006, punto 2). La richiesta di permessi retribuiti non può essere accolta prima che siano trascorsi 45 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento della disabilità in situazione di gravità. In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) (infatti l’accertamento della disabilità dei malati oncologici subisce un iter accelerato – legge 80/2006 – messaggio Hermes n. 8151/2007).

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
La certificazione provvisoria potrà essere utilizzata fino all’accertamento definitivo.Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità in situazione di gravità si procederà al recupero del beneficio fruito. 

REFERENTE UNICO (D.lgs. 119/2011)
Sia i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 che il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità. 

DECORRENZA
I permessi possono essere richiesti solo per periodi successivi alla presentazione della domanda. 

QUANDO IL DISABILE È SOGGETTO A TUTELA/CURATELA/AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO O È IMPOSSIBILITATO ALLA FIRMANel caso in cui il disabile sia soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni devono essere sottoscritte rispettivamente dal tutore, dall’interessato con l’assistenza del curatore, o dall’amministratore di sostegno (nella domanda dovranno essere indicati gli estremi del decreto di nomina del tutore, del curatore o dell’ amministratore di sostegno). La dichiarazione di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute è sostituita da quella resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che si accerta dell’identità del dichiarante. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è accolta da un pubblico ufficiale (anche un funzionario Inps) che deve accertare l’identità del dichiarante. 

COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI
È obbligatorio che il richiedente comunichi tempestivamente (entro 30 giorni) le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate in questo modulo e in particolare:

  • Il ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità.
  • La revisione del giudizio di gravità della situazione di disabilità da parte della competente Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 20, legge n. 102 del 03.08.2009) o comunque la cessazione della validità del riconoscimento della disabilità in situazione di gravità.
  • Le modifiche ai periodi di permesso richiesti.
  • Eventuale decesso del disabile in situazione di gravità